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FAQ

Hai qualche dubbio, ti poni qualche domanda? Leggi le FAQ potrebbero aiutarti a trovare le risposte che cerchi.

Le risorse finanziarie dovranno essere impegnate entro…..

Puoi aderire fino al giorno prima del compimento del tuo trentesimo compleanno. Il requisito dell’età deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La perdita del requisito dell’età dopo la registrazione non comporta l’esclusione dal Programma.

Per aderire, occorre registrarsi. Bisogna compilare con le proprie informazioni anagrafiche il modulo online presente sul sito Anpal Garanzia Giovani nella sezione  “Aderisci” oppure sul portale regionale Sistema Puglia Garanzia Giovani “Registrati”.

No, è possibile scegliere una Regione anche diverse da quella di residenza o domicilio, in base alle misure attivate maggiormente in linea con le proprie esigenze.

Sì, l’adesione è rivolta anche ai cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in Italia. La residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l’indirizzo permanente o prova equivalente. Restano validi anche per loro i requisiti di età e la situazione personale ovvero non essere impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. Di seguito la lista delle tipologie di permesso di soggiorno: Permesso di soggiorno per attesa occupazione; Permesso di soggiorno per motivi familiari  Permesso di soggiorno per minori; Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale; Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica; Permesso di soggiorno per cure mediche; Permesso di soggiorno con dicitura “Carta Blu UE; Permesso di soggiorno per ricerca scientifica; Permesso di soggiorno per volontariato; Permesso di soggiorno per particolari atti di valore civile; Permesso di soggiorno per calamità; Permesso di soggiorno per asilo politico.

No, attualmente è sospeso il fatto che l’adesione al Programma Garanzia Giovani equivalga alla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)

No, il programma Garanzia Giovani è rivolto solo ai giovani che non lavorano e che non siano inseriti in alcun percorso scolastico o formativo.

In seguito all’adesione ci sarà una fase di accoglienza e presa in carico a cura del Centro per l’Impiego o  dei soggetti regionali accreditati ai Servizi al Lavoro, ove verrà sottoscritto anche il Patto di servizio/attivazione. Quindi sarai orientato, in funzione di un percorso individualizzato e condiviso, all’inserimento nel mondo del lavoro o ad un percorso di reinserimento nei percorsi di istruzione e/o formazione.

No, perché il programma Garanzia Giovani è rivolto ai Neet di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

In Puglia, tramite il supporto di Servizi per il lavoro ed Enti di Formazione formazione pubblici e privati accreditati a livello regionale (Centri per l’Impiego, Agenzie per il lavoro, enti di formazione, ecc.), potrai essere inserito in una delle misure di politica attiva previste da programma:

  • 1-C “Orientamento specialistico o di II livello
  • 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”
  • 3 “Accompagnamento al lavoro”
  • 5 “Tirocinio extra-curriculare”
  • 5bis “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica”

No, il Programma Garanzia Giovani è rivolto solo ai giovani che non lavorano e che non siano inseriti in alcun percorso scolastico o formativo.

Ai fini della verifica del requisito suddetto, sono esclusi i corsi di formazione di base per l’acquisizione di competenze linguistiche nel caso di giovani migranti extracomunitari o rifugiati politici, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all’erogazione delle misure del Programma

Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani tutti i giovani Neet che non sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale. Tuttavia, si specifica che “…ai fini della verifica del requisito suddetto, sono esclusi i corsi di formazione di base per l’acquisizione di competenze linguistiche nel caso di giovani migranti extracomunitari o rifugiati politici, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all’erogazione delle misure del Programma”. E’ inoltre ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione – anche online o in FAD – contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni: – il corso non preveda il rilascio di un certificato da parte di un Ente Accreditato ; – il corso non permetta l’acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione; – la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure “in trattamento” ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

Per un maggior dettaglio si precisa inoltre che Le attività di verifica della sussistenza dei requisiti si rendono indispensabili in due momenti specifici:
• Verifica iniziale dello stato di Neet;
• Verifica al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva

Si precisa “in primis” che la “sospensione degli studi universitari”, nelle more della messa in esercizio della procedura telematica del Miur, secondo le regole di carattere generale andrebbe comunque dimostrata dal richiedente da apposita certificazione ed essere quindi conforme alle regole imposte dall’Ateneo di appartenenza. A tal proposito si specifica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che lo studente può richiedere la “Sospensione degli Studi Universitari” nei seguenti casi:
• per il contemporaneo svolgimento del servizio militare;
• per il contemporaneo svolgimento del servizio civile;
• per maternità;
• per ricovero ospedaliero prolungato.

Posto quanto sopra, si specifica che tra i requisiti per essere ammissibile al Programma, il giovane non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari). Pertanto, nulla osta all’accesso al Programma del Giovane, qualora abbia sospeso gli studi universitari, e non abbia sostenuto esami nell’anno accademico in cui viene effettuata la verifica.

Lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell’evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell’inizio della misura). Nei due momenti sopra indicati, la persona deve essere disoccupata, quindi priva di qualsiasi impiego. Nel caso del contratto intermittente, in quelle due date non vi deve essere una giornata di lavoro effettivo svolto, così come risultante dalla comunicazione amministrativa, ex art. 15, comma 3, d.lgs. 81/2015. Questa comunicazione non è rilevabile automaticamente dai CPI, per cui può essere sostituita da una autodichiarazione, poi sarà il CPI a verificare.

La risposta è positiva. Un giovane avviato al Servizio Civile Nazionale non perde lo status di disoccupato ex D. Lgs. 150/2015 in base all’art. 9 del D. Lgs. n. 77/2002, poiché l’attività svolta nell’ambito dei progetti di Servizio Civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Inoltre non risulta iscritto ad un percorso di istruzione e formazione, poiché la formazione prevista all’interno del percorso di Servizio Civile Nazionale mira a “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero”. Si specifica che il Servizio Civile Nazionale svolto nell’ambito del Programma Garanzia Giovani si configura come una misura di politica attiva al pari delle altre misure. I percorsi di Servizio civile Nazionale svolti extra Programma Garanzia Giovani non precludono l’accesso alle altre opportunità offerte dal Programma, salvo quanto diversamente disciplinato dalle singole normative regionali in materia di servizio civile regionale.

Si, sono compatibili, nulla osta che un beneficiario di RdC possa contemporaneamente partecipare alle iniziative di formazione regionale o essere iscritto a Garanzia Giovani.

In base alla circolare n. 3/2019 di ANPAL al par. 4.3. se hai in corso una misura di politica attiva, ivi incluse le misure di GG, per avere l’Assegno di ricollocazione (AdRdC) devi terminare la misura in corso e entro 30 giorni dal termine ti viene assegnato l’AdR se hai i requisiti da normativa.

I 24 CFU in argomento sono previsti dal DM 616/2017 che disciplina i requisiti per l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (di cui al d.lgs. 89/2017). Il DM 616/2017, dunque, individua i settori disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti che costituiscono requisito di accesso ai concorsi. Altresì, stabilisce le modalità con le quali il conseguimento dei suddetti crediti in forma aggiuntiva costituisce per gli studenti interessati un prolungamento della durata normale del corso di studio. Le istituzioni universitarie o accademiche interessate istituiscono specifici percorsi formativi per l’acquisizione di quelle competenze previste quali requisiti di accesso ai concorsi. Tali percorsi consistono in attività formative e relativi esami strutturati al fine di permettere il conseguimento dei citati 24 crediti. Pertanto, l’accesso ai percorsi formativi di cui al citato DM 616/2017 e la loro fruizione non sono considerati compatibili con il programma Garanzia Giovani poiché in contrasto con i requisiti correlati alla condizione di Neet: (giovani) di 15-29 anni di età, non inseriti in percorsi di istruzione, formazione e tirocinio, né impegnati in rapporti di lavoro.

Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal programma Garanzia Giovani. Tuttavia, se un giovane ha terminato il percorso di pratica con il certificato di compiuta pratica, quindi ha terminato il percorso di formazione, e si iscrive al registro dei praticanti avvocati abilitati ai sensi dell’art. art. 41, co. 12, l. n. 247/2012 può essere considerato soggetto privo di impiego, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 qualora non abbia in essere un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ovvero pur essendo un lavoratore autonomo titolare di partita Iva, quest’ultima non sia stata movimentata negli ultimi dodici mesi precedenti alla presentazione della DID. Alla presenza di queste due condizioni (certificato di compiuta pratica e assenza di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con P.IVA non movimentata negli ultimi dodici mesi) il giovane può essere considerato un Neet.

È necessario chiedere al datore di lavoro di chiudere la CO, poi tornare al centro per l’impiego.

La procedura di controllo istruzione prevede che il giovane diventa “KO per istruzione universitaria” solo se, oltre ad essere iscritto, ha svolto esami e acquisito crediti formativi. Pertanto, nel caso in cui abbia congelato la carriera universitaria, il giovane risulterà sicuramente “Neet”.

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie andando sul sito Anpal.

 

Il tirocinio dura fino a 6 mesi, o fino a 12, per persone con svantaggio.
Ti verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione mensile, il cui importo viene definito dalla Regione Puglia. Il contributo è più alto se il tirocinio si svolge al di fuori del tuo territorio. Inoltre, per l’estero, è prevista una formazione linguistica.

Scopri di più  sul sito ANPAL al seguente link.

Sono minorenne e non ho Spid: come faccio ad aderire a Garanzia Giovani da MyANPAL?

I genitori/tutori possono registrare su MyAnpal i minorenni con il proprio SPID, CIE o CNS, tramite la funzione “registra cittadino minorenne”.

Consulta il Manuale anagrafica cittadino, al paragrafo 2.1.1.

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